Il Professore : ... ... Giova ricordare , peraltro , IL Che Personaggio Il proprietario del bene confiscato , in partiture OCCASIONE delle elezioni sosteneva Amministrativo Il Candidato della lista "Rinascita Isolana " Rosario Rappa .

domenica 9 gennaio 2011

Sciolto il Consiglio Comunale per infiltrazione Mafiosa

Sciolto il Consiglio Comunale per infiltrazione Mafiosa








Consiglio dei Ministri n. 57




Il Consiglio dei Ministri ha inoltre deliberato, su proposta del Ministro dell’interno, Roberto Maroni, lo scioglimento dei Consigli comunali di Fabrizia (Vibo Valentia) e Vallelunga Pratameno (Caltanissetta) nei quali sono state accertate forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata. E’ stata inoltre disposta la proroga della gestione commissariale del Consiglio comunale di San Cipriano d’Aversa (Caserta) e dell’Azienda sanitaria provinciale n. 5 di Reggio Calabria. La decisione per il comune di Fondi (Latina) è stata rinviata alla prossima riunione.

Vallelunga, sciolto il consiglio comunale per infiltrazioni mafiose
"Sono state accertate forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata". Questa la motivazione che oggi ha spinto il Consiglio dei minisri a sciogliere il consiglio comunale di Vallelunga Pratameno. L'assise municipale, dunque, va a casa. La decisione di scioglierlo per infiltrazioni mafiose deriva dalla visita ispettiva disposta nei mesi scorsi dal prefetto di Caltanissetta, Vincenzo Petrucci, per verificare eventuali collusioni tra mafia e politica al Municipio del paese in cui è nato il boss Piddu Madonia. Dalle conclusioni della commissione prefettizia, il ministro dell'Interno Roberto Maroni ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale vallelunghese, accolto stamattina dal Consiglio dei Ministri. A breve il Governo invierà un commissario che assumerà le funzioni in sostituzione del Consiglio Comunale
Sono amareggiato - commenta il sindaco di Vallelunga Pippo Montesano in carica da 2 anni - perchè il nostro paese si porta appresso un marchio difficile da estirpare, nonostante la mia attività sia stata improntata sempre alla trasparenza. Francamente non avrei mai ipotizzato che avvenisse una cosa del genere. Ho appreso dal telegiornale la notizia dello scioglimento del consiglio comunale.
24 luglio 2009
Finito nel mirino della prefettura il comune di Vallelunga Pratameno
Una commissione prefettizia d’accesso è stata inviata al comune di Vallelunga Pratameno, per sospetti collegamenti con la criminalità. Alla commissione spetterà il compito di passare ai raggi x l’attività amministrativa svolta nell’ultimo anno e mezzo dalla giunta guidata dal sindaco Giuseppe Montesano. L’indagine potrebbe protrarsi per qualche mese, il tempo di ispezionare delibere, affidamenti di incarichi ed appalti, al fine di verificare eventuali favoritismi nei confronti di soggetti in “ odor di mafia”. L’esigenza di inviare la commissione prefettizia scaturirebbe dal fatto che nel corso della campagna elettorale per le amministrative della primavera dello scorso anno, alle forze dell’ordine non sfuggì la presenza ai comizi di diversi esponenti della criminalità.







Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa.L'elenco letto da Saviano! Roma 30 giugno 09
damijano 01 luglio 2009
5. La rimozione degli amministratori locali
Lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa costituisce l'atto più rilevante attraverso il quale lo Stato interviene in situazioni di illegalità e degrado amministrativo. Prima di ricorrere a questo strumento, sicuramente traumatico, l'ordinamento consente di intervenire nei confronti di singoli amministratori.L'articolo 40 della legge 142/90 (oggi art. 143 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) consente di rimuovere singoli amministratori, per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. Dall'entrata in vigore della legge 142 a oggi sono 289 gli amministratori locali rimossi. è da notare la loro distribuzione geografica: 246 al Sud (cioè l'85%), 32 al Centro (31 nella sola provincia di Roma) e solo 11 al Nord.Inoltre, l'art. 15 della legge n. 55 del 19 marzo 1990 stabilisce le cause ostative alle candidature e di sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali. L'art. 15 è stato nel tempo profondamente modificato, prima dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 14 del maggio 1996, poi dalla legge 13 dicembre 1999, n. 475, che ha recepito le indicazioni della Corte Costituzionale (oggi artt. 58 e 59 del Testo Unico).Originariamente l'art. 15 della legge 55 prevedeva che non potevano essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali e che non potevano, di conseguenza, ricoprire un qualunque incarico di amministratore locale coloro che avessero riportato condanna, anche non definitiva, per reati come l'associazione a delinquere di tipo mafioso, il traffico di droga, la detenzione o il commercio illegale di armi, il peculato, la concussione e la corruzione. Erano equiparate alla condanna sia la richiesta di rinvio a giudizio, sempre per reati di tipo mafioso o relativi a droga e armi, sia le misure di prevenzione applicate dal tribunale anche se con provvedimento non definitivo. In tutti questi casi l'amministratore locale già eletto decadeva dalla carica.Nel maggio '96 la Consulta ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui disponeva l'ineleggibilità o la rimozione per condanne non definitive, richieste di rinvio a giudizio e misure di prevenzione. La sentenza è arrivata mentre il Parlamento discuteva alcune proposte di modifica della legge n. 55, proposte che però sono state approvate definitivamente solo alla fine del '99. La novità più rilevante introdotta dalla legge 475 è che, diversamente da quanto accadeva, è venuta meno l'incandidabilità per i condannati in primo grado o anche in appello per associazione a delinquere di tipo mafioso o per traffico di droga o di armi. Subito dopo, però, qualora il candidato venga eletto, sarà sospeso dalla carica per un periodo di diciotto mesi. Trascorso questo tempo, se non interverrà una condanna definitiva, sarà reintegrato. In sintesi, senza condanna definitiva non vi può più essere ineleggibilità.E' questa una norma garantista, in parte provocata dalla sentenza della Corte Costituzionale, ma alla quale non sono estranee alcune note vicende, come quelle del Sindaco di Cosenza, Giacomo Mancini, o del Presidente della provincia di Palermo, Francesco Musotto, assolti dopo essere stati inquisito il primo e arrestato il secondo. La nuova legge prevede anche una novità di carattere restrittivo: per quanto riguarda l'ineleggibilità e, quindi, la decadenza dalle cariche, il patteggiamento viene equiparato alla condanna definitiva. In pratica, chi patteggia una condanna per reati gravi non può essere eletto o decade dall’incarico qualora il patteggiamento sia avvenuto successivamente all'elezione.
Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa.
Intervista a Piero Grasso
«Un tempo la mafia uccideva i candidati, oggi si infiltra». Inizia così l'intervista concessa dal Procuratore Nazionale Antimafia, Piero Grasso, al Quotidiano Avvenire del 24 maggio 2006.
Il magistrato palermitano torna ancora una volta a parlare dei rapporti tra mafia e politica. Lo aveva già fatto prima delle elezioni politiche del 9 e 10 aprile scorso, quando avevo lanciato un appello a tutte i partiti affinché non candidassero persone sospettate di rapporti con i mafiosi oppure oggetto di attenzione da parte della magistratura.
Il Procuratore Nazionale Antimafia annuncia di aver istituito presso la Direzione Nazionale Antimafia un apposito gruppo di studio sui comuni sciolti per infiltrazione mafiosa. Questi risultano essere 141 dall'entrata in vigore della legge 22 luglio 1991, n. 221, attualmente confluita nel d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordimento degli enti locali (artt. 143, 144, 145, 146).
Secondo Grasso servono più risorse e nuovi strumenti per la gestione dei comuni sciolti e successivamente commissariati. Secondo il magistrato «lo scioglimento non risolve tutti i problemi». Non basta far decadere i politici, che magari successivamente si presentano ancora direttamente o per interposta persona, ma i commissari devono poter cambiare anche i funzionari responsabili della macchina amministrativa comunale. Nel periodo di commissariamento, sostiene Grasso «ci devono essere dei cambiamenti visibili», lo Stato deve investire in modo particolare su questi territori
Il testo integrale dell'intervista a Piero Grasso tratta dalla Rassegna Stampa della Camera dei Deputati del 24 maggio 2006.
Nella sezione “Pubblicazioni – Documenti” del sito internet di Avviso Pubblico, i resoconti stenografici della discussione sulla legge di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa in Commissione parlamentare antimafia nella XVI legislatura.

Allegati:
Il testo integrale dell'intervista a Piero Grasso [.pdf] tratta dalla Rassegna Stampa della Camera dei Deputati del 24 maggio 2006.
Nella sezione "Pubblicazioni - Documenti" del sito internet di Avviso Pubblico, i resoconti stenografici della discussione sulla legge di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa in Commissione parlamentare antimafia nella XVI legislatura.

§ 2 La procedura di scioglimento.

Alla stregua del disposto normativo dell’art. 143 co. 2 T. U. Enti locali, il procedimento di scioglimento di un’amministrazione comunale o provinciale (o anche, a seguito della novella introdotta dall’art. 1-bis del D. Lgs. 31 marzo 2003, n. 50, di città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni, consorzi di comuni e province, organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, aziende speciali dei comuni e delle province e consigli circoscrizionali) “è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni”. La norma fa espresso richiamo ai poteri già attribuiti all’Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, poi devoluti al Ministero dell’Interno dal 01.01.1993, poteri che il Viminale è facultato a delegare ai Prefetti, alla D.I.A. o ad altri organi di Pubblica Sicurezza.
Alla relazione prefettizia, nel caso di riscontro di elementi che integrino gli estremi dello scioglimento (collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e
provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lostato della sicurezza pubblica, come elencati dal comma 1 dell’art. 143 T. U.) segue l’emanazione, da parte del Presidente del decreto che dispone lo scioglimento dell’Ente. Tale decreto viene emanato dal Capo dello Stato su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Il suddetto decreto viene trasmesso contestualmente alla sua emissione alle Camere e conserva i suoi effetti “per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali” (art. 143 co. 3 T. U.) e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Finalità precipua dell’istituto dello scioglimento è
quella “di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati”.
Nel decreto di scioglimento viene contestualmente nominata “una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso” (art. 144 T. U.).
Tale commissione è composta di tre membri “scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza” (art. 144 T. U.) La stessa permane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.
Avverso il decreto di cui all’art. 143 T. U. è ammessa tutela giurisdizionale dinanzi all’A. G. A., da esercitarsi nelle forme ordinarie (ricorso al TAR in prime cure ed eventuale, successivo, ricorso al Consiglio di Stato).
Legittimati attivi nel giudizio sono i componenti degli organismi disciolti, mentre i legittimati passivi sono la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli interni, il prefetto della provincia di appartenenza dell’ente sciolto, la Gestione straordinaria dello stesso e l’Ente.


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Si tratta di una macchina del CONSENSO SOCIALE che E’ derminante per riprodurre il CONSENSO MAFIOSO

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